Candidature di cittadini stranieri
Candidature di cittadini di Paesi membri dell’UE
La DSC può assumere anche cittadini provenienti dai Paesi dell’UE che si candidano per posti effettivamente messi a concorso. In questi casi, oltre alle indicazioni valide generalmente per tutto il processo di candidatura, occorre rispettare le seguenti disposizioni:
A. Per i candidati provenienti dai Paesi già membri dell’UE a 15 Stati, da Malta e Cipro e dai Paesi membri dell’AELS, vale la seguente disposizione:
- A parità di qualifiche questi candidati devono essere trattati come i candidati svizzeri.
B. Per i candidati dei 10 Paesi entrati recentemente a far parte dell’UE (ad eccezione di Malta e Cipro) valgono le seguenti disposizioni:
- Se dalla Svizzera sono pervenute candidature idonee con profilo equivalente la priorità va data ai cittadini svizzeri.
- I permessi di lavoro e di soggiorno per i cittadini provenienti dai 10 Paesi che recentemente hanno aderito all’UE sono contingentati fino all’anno 2011.
Candidature di cittadini di Paesi non membri dell’UE
Anche i cittadini provenienti dai Paesi non membri dell’UE possono candidarsi per un posto specifico. In questi casi, oltre alle indicazioni valide generalmente per tutto il processo di candidatura, occorre rispettare le seguenti disposizioni:
- Di regola i cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all’UE devono essere molto qualificati (licenza universitaria); oppure: nel settore di lavoro specifico deve sussistere una carenza di lavoratori indigeni sufficientemente qualificati.
- Inoltre i cittadini provenienti da Paesi che non appartengono all’UE dovrebbero se possibile disporre di un permesso di soggiorno C. In caso contrario essi possono comunque in linea di massima presentare la loro candidatura, ma la DSC dovrà dimostrare che fra i candidati non vi è nessun cittadino svizzero o straniero con permesso C che si possa ritenere idoneo.